1. L'Agenzia costituisce federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla FIA e federata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
2. La gestione dell'attività sportiva automobilistica è affidata in via permanente a un apposito organo dell'Agenzia, costituito con il concorso degli Automobile club e dotato di piena autonomia regolamentare, tecnica, finanziaria e gestionale. Esso è retto da apposito statuto interno, conforme ai princìpi e alle disposizioni stabiliti dall'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, e opera nel rispetto dei princìpi di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FIA e del CONI.
3. La carica di presidente dell'organo preposto alla gestione dell'attività sportiva automobilistica di cui al comma 2 è incompatibile con qualsiasi altra carica detenuta nel settore dello sport automobilistico italiano, e con qualsiasi incarico nell'ambito dell'Agenzia e degli Automobile