Art. 6.
(Attività sportiva automobilistica).

      1. L'Agenzia costituisce federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla FIA e federata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
      2. La gestione dell'attività sportiva automobilistica è affidata in via permanente a un apposito organo dell'Agenzia, costituito con il concorso degli Automobile club e dotato di piena autonomia regolamentare, tecnica, finanziaria e gestionale. Esso è retto da apposito statuto interno, conforme ai princìpi e alle disposizioni stabiliti dall'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, e opera nel rispetto dei princìpi di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FIA e del CONI.
      3. La carica di presidente dell'organo preposto alla gestione dell'attività sportiva automobilistica di cui al comma 2 è incompatibile con qualsiasi altra carica detenuta nel settore dello sport automobilistico italiano, e con qualsiasi incarico nell'ambito dell'Agenzia e degli Automobile

 

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club nonché di società, associazioni, enti e istituzioni a cui essi partecipino.
      4. Lo statuto interno dell'organo di cui al comma 2 stabilisce le modalità di costituzione e di funzionamento dei relativi organismi direttivi, le modalità di elezione dei componenti, nonché l'articolazione organizzativa dell'attività sportiva automobilistica.
      5. Lo statuto interno dell'organo di cui al comma 4, i relativi regolamenti attuativi, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping sono sottoposti, ai fini sportivi, all'approvazione della Giunta nazionale del CONI, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera i), dello Statuto del CONI, di cui al decreto del ministro per i beni e le attività culturali 23 giugno 2004.